Normativa
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L’accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l’autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l’altro il compito di assistere le parti nell’identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.
“Mediazione familiare”: Indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l’altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.ART. 1 REGOLE RELATIVE ALL’INGRESSO NELL’ASSOCIAZIONE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF
I soci dell’AIMeF sono Mediatori Familiari qualificati e in attività.
Chiunque desideri associarsi dovrà presentare compilata la scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, specificando di aver superato positivamente un corso di formazione professionale per Mediatori familiari accreditato dall’AIMeF della durata minima di 220 ore (di cui 120 sulla mediazione familiare, 60 sulle materie complementari e 40 di pratica professionale supervisionata).L’ingresso nell’associazione AIMeF avviene solo dopo il superamento di una prova di competenza delle capacità di mediatore familiare possedute, svolta tramite esame pratico orale (la videoregistrazione dell’esame verrà conservata presso la sede nazionale dell’AIMeF a Milano, Corso Sempione n. 8).
Nel caso l’aspirante socio rifiutasse il parere della Comissione d’esame (cfr. Art. 2), potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata RC e chiedere il riesame della sua prova videoregistrata da parte di un’altra Commissione d’esame. Si impegna tuttavia ad accettare il secondo parere.
Il candidato a socio dovrà inoltre dichiarare di svolgere l’attività di mediatore familiare o che intende svolgerla, impegnandosi a condurre almeno due casi di mediazione familiare ogni anno.
Il candidato a socio dovrà dichiarare il suo modello operativo generale, al fine di una corretta segnalazione al pubblico delle competenze di ciascun socio AIMeF nello svolgimento dell’attività di mediatore familiare.
Il candidato a socio all’atto della domanda, si impegna a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, e a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo.Al fine della pubblicazione del nominativo dei soci nell’elenco ufficiale, si richiede all’atto della domanda di ammissione di firmare il consenso di cui al D.Lgs. n.196/2003.
ART. 18 – STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE DALLO STATUTO AIMEF
(a) Finalità.
Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari.
(b) Processo di mediazione familiare.
– Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
– Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
– Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
– Ogni seduta di mediazione familiare dev’essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.
(c) Confidenzialità.
– Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
– Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
– Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
– Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.
(d) Integrità e imparzialità.
– Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun’azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
– Il mediatore familiare deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
– Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
– Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.
(e) Autodeterminazione delle parti.
– Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
– Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
– Il mediatore familiare deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
– Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo aconflittuale.
– Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).
– Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
– Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
(f) Competenza professionale e responsabilità legali.
Un mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.
– Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.
– Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti – a meno che imposto per legge – deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.
– Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.
ART. 19 – RELAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTID ALLO STATUTO AIMEF(a) Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori.
Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
(b) Cooperazione con altri professionisti.
Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.
ART. 20 – TARIFFE DALLO STATUTO AIMEF
(a) Regole Generali.
1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
– le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
– la preparazione per le sedute;
– il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
– la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
– la preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
– tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;
2. la divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.
(a) Invii.
Nessuna commissione, sconto, o simili rimunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
(b) Addebiti aggiuntivi.
Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
(c) Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.
ART. 4 MODELLI DI LAVORO E TARIFFE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF
L’AIMeF accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispettto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.
Durante la seduta di orientamento iniziale, si richiede ai soci di comunicare sempre tempestivamente agli utenti/ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe (art. 20 dello Statuto).
I soci che lavorano a pagamento (in strutture private), non applicheranno tariffe orarie inferiori a 25 Euro (IVA inclusa) e superiori a 250 Euro (IVA inclusa), a meno che operino in qualità di volontari e quindi offrano servizi gratuiti, oppure operino in strutture convenzionate o presso i servizi pubblici e debbano seguire direttive centrali della propria sede (titcket sanitario).
ART. 8 MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF
Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente Regolamento interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.
Qualora venisse segnalata una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare il socio/i soci e di verificare l’accaduto. Chiederà contestualmente al socio/ai soci di riconsegnare il loro tesserino associativo.
Se l’infrazione sarà di carattere amministrativo, il Consiglio Direttivo richiamerà il socio/i soci ai loro doveri seguendo l’art. 2 dello Statuto.
Al fine di tutelare gli utenti/clienti del servizio di mediazione familiare (Legge 30 luglio 1998, n. 281 ” Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 – pubblicata nella G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 – dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224 – pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 – e dall’articolo 11 della legge n.39 del 1 marzo 2002 pubblicata nel Suppl, Ord. alla G.U. n. 72 del 26 marzo 2002), sono istituiti presso la sede nazionale e presso i consigli regionali servizi di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori.
Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all’esercizio della Mediazione Familiare, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al socio/ai soci di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà arrrivare a costituire una Commissione Disciplinare (cfr. art. 9) che sottoponga il socio/i soci alla verifica delle loro competenze e attitudini. Se l’esame verrà superato positivamente il tesserino verrà immediatamente restituito al socio/ai soci esaminati.
ART. 9 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DAL REGOLAMENTO INTERNO AIMeF
Il Consiglio Direttivo, qualora risultasse necessario verificare l’abilità e il livello di qualificazione professionale di un socio (a causa della segnalazione di un utente/cliente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare, o di un altro socio), istituirà una Commissione Disciplinare.
La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, convocati tra i soci dell’AIMeF. Un membro dovrà essere scelto preferibilmente tra i soci promotori dell’AIMeF, poi si cercherà di comporre in resto della commissione inserendo a seconda dei casi membri di base giuridica, psicologica, pedagogica, sociologica.
I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità.
L’esaminato/gli esaminati hanno facoltà di ricusare per una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione Disciplinare conosce il modello operativo dell’esaminato/degli esaminati), e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare.
La Commissione Disciplinare potrà istituire delle prove scritte, orali e pratiche atte a permettere la valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare relative all’art. 17 dello Statuto, nonché dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche.
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Sommario
1. Introduzione o Premessa
2. Confini e interazioni tra le professioni dell’avvocato e del mediatore
3. Gli accordi di mediazione come punto di intersezione di un lavoro interdisciplinare
4. Le caratteristiche degli accordi di mediazione
5. Il caso: un esempio di accordi di mediazione
6. Il valore giuridico degli accordi:diritti disponibili,indisponibili,economico-patrimoniali
7. Considerazioni conclusive -
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Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni penali)1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 8 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 66):
Presentato dall’on. Tarditi ed altri il 30 maggio 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13 novembre 2001; il 4, 10, 17, 24 luglio 2002; 22 gennaio 2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio 2004;
11 febbraio 2004; 24 marzo 2004; 7 aprile 2004; 19, 26 maggio 2004; il 16 giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004;il 15 settembre 2004; l’1, 2, 8 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 10 marzo 2005 e approvato il 7 luglio 2005 in un Testo unificato con atti n. 453 (on.
Cento); n. 643 (on. Lucchese ed altri); n. 1268 (on.
Trantino); n. 1558 (on. Vitali ed altri); n. 2233 (on.
Lucidi ed altri); n. 2344 (on. Mussolini ed altri); n. 2576 (on. Mantini ed altri); n. 4027 (on. Di Teodoro); n. 4068 (on. Mazzuca).
Senato della Repubblica (atto n. 3537):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, in sede deliberante, il 30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005;
il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

Fonti: Statuto, Regolamento e Codice Deontologico A.I.Me.F.
Premesse
ART. 14 DEFINIZIONI – DALLO STATUTO AIMeF
“Mediatore familiare”: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell’accordo.

Gli accordi di mediazione famigliare
Cristina Cesana, Dottore in Giurisprudenza e Mediatrice Familiare
Lidia Porri, Psicologa Psicoterapeuta e Mediatrice Familiare
Marco Sala, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Civile

Legge sull’affido condiviso 54/2006
LEGGE 8 febbraio 2006, n.54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
(GU n. 50 del 1-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio
Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio
Linee Guida A.I.Me.F.
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Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzioIl presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici.
Il testo è stato approvato ufficialmente all’assemblea generale annuale dell’A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it. L’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)* ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 – info@aimef.itQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – www.aimef.it;
* è un’organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;è iscritta nell’elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;
premesso che
* l’art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso de i figli, disp one che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
* il successivo art.155sexies c.c. stabilisce che “qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il lor o consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalend osi di esperti, tentin o una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”;
* nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;
* per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi diff erenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;
* tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell’intervento mediativo nell’ambito del processo di separazione e divorzio;
* invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEEN – Formation et Recherche en Médiation Familiale (www.europeanforum -fa milymediation.com) or ganismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell’aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;
* inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall’European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;
* infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:
o a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
o b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
o c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
* l’istituto dell’esperto mediatore ex art.155sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice – tra cui in primis il CTU – sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell’attività dell’ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell’attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell’intervento, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l’inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l’attività del mediatore svolta su incarico e nell’interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.Ciò premesso, l’A.I.Me.F. ritiene che l’art. 155sexies c.c. si riferisca all’esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l’accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti
LINEE GUIDA OPERATIVE
1. in applicazione dell’art.155sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”;
2. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l’iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
3. è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all’art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell’esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell’art.155sexies c.c.;
4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
6. il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell’incarico ricevuto e precisamente:
1. a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all’incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;
2. b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell’albo dei CTU, dovrà svolgere l’attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.Milano, 10 settembre 2007
Schema A-Principali differenze tra:
CTU ex art. 61 c.p.c.
ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE
ex art. 155 sexies c.c.Beneficiario Attività Giudice ai fini della decisione Parti ai fini della composizione del conflitto Accesso per le parti Obbligatorio su provvedimento del giudice Volontario su scelta delle parti Ambito Attività Endo-processuale Extra-processuale Conferimento Incarico Nomina e quesito del giudice Scelta delle parti Giuramento Si No Responsabilità Civile
Penale generica
Penale specifica come pubblico ufficiale
Sospensione dall’esercizioCivile
Penale genericaRapporto con il procedimento giudiziario Relazione e processo verbale
Chiamata a chiarimentiRiservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi.
Eventuale comunicazione dell’avvenuto o meno percorso di mediazioneCompenso Liquidato dal giudice Concordato tra le parti ed il mediatore Incarico conferito Di tipo valutativo attraverso:
Consulenze
Descrizioni
indaginiDi tipo compositivo attraverso:
riduzione della conflittualità
miglioramento della comunicazione
SCHEMA B-ATTIVITÀ DI INCARICO DEL PROFESSIONISTA IN BASE AL RUOLO ED ALLA FUNZIONERUOLI E FUNZIONI ATTIVITA’ CTU ex art. 61 c.p.c.
ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.
con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesitoe Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l’incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE
ex art. 155 sexies c.c.con competenza specifica nella mediazione familiare, incaricato dalle parti in funzione di esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c. Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codice deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di relazione tecnica

RIFORMA SULLA FILIAZIONE
Riforma sulla filiazione. Ora sono tutti e solamente figli
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