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Normativa

    legge

    Gli accordi di mediazione famigliare

    Cristina Cesana, Dottore in Giurisprudenza e Mediatrice Familiare

    Lidia Porri, Psicologa Psicoterapeuta e Mediatrice Familiare

    Marco Sala, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Civile

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    Sommario

    1. Introduzione o Premessa
    2. Confini e interazioni tra le professioni dell’avvocato e del mediatore
    3. Gli accordi di mediazione come punto di intersezione di un lavoro interdisciplinare
    4. Le caratteristiche degli accordi di mediazione
    5. Il caso: un esempio di accordi di mediazione
    6. Il valore giuridico degli accordi:diritti disponibili,indisponibili,economico-patrimoniali
    7. Considerazioni conclusive

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      affido

      Legge sull’affido condiviso 54/2006

      LEGGE 8 febbraio 2006, n.54

      Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

      (GU n. 50 del 1-3-2006)

      La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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        Promulga

        la seguente legge:

        Art. 1.

        (Modifiche al codice civile)

        1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
        Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
        La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
        Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

        1) le attuali esigenze del figlio;
        2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
        3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
        4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
        5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

        L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
        Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

        2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
        Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

        Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

        Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
        Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

        Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
        Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

        Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
        Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

        Art. 2.

        (Modifiche al codice di procedura civile)

        1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

        «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

        2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

        «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
        A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

        1) ammonire il genitore inadempiente;
        2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
        3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
        4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

        I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

        Art. 3.

        (Disposizioni penali)

        1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

        Art. 4.

        (Disposizioni finali)

        1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

        2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

        Art. 5.

        (Disposizione finanziaria)

        1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
        nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
        italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
        osservare come legge dello Stato.

        Data a Roma, addi’ 8 febbraio 2006

        CIAMPI

        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

        Visto, il Guardasigilli: Castelli

        LAVORI PREPARATORI

        Camera dei deputati (atto n. 66):
        Presentato dall’on. Tarditi ed altri il 30 maggio 2001.
        Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, XII.
        Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13 novembre 2001; il 4, 10, 17, 24 luglio 2002; 22 gennaio 2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio 2004;
        11 febbraio 2004; 24 marzo 2004; 7 aprile 2004; 19, 26 maggio 2004; il 16 giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004;il 15 settembre 2004; l’1, 2, 8 febbraio 2005.
        Esaminato in aula il 10 marzo 2005 e approvato il 7 luglio 2005 in un Testo unificato con atti n. 453 (on.
        Cento); n. 643 (on. Lucchese ed altri); n. 1268 (on.
        Trantino); n. 1558 (on. Vitali ed altri); n. 2233 (on.
        Lucidi ed altri); n. 2344 (on. Mussolini ed altri); n. 2576 (on. Mantini ed altri); n. 4027 (on. Di Teodoro); n. 4068 (on. Mazzuca).
        Senato della Repubblica (atto n. 3537):
        Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
        Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, in sede deliberante, il 30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005;
        il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

       


       

      DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151

      LEGGE 8 febbraio 2006, n.54

      Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. (23G00162) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)

       

      note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023

      IL MINISTRO DELLE IMPRESEE DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e
      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

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        Visto l’articolo 87, comma quinto della Costituzione;

        Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

        Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata» che inserisce il «Capo-bis – Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante “Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”»;

        Visto l’articolo 12-sexies del predetto Capo I-bis che stabilisce: «L’attivita’ professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

        Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

        Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

        Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

        Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

        Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

        Vista il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

        Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

        Vista il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

        Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e’ espresso con parere n. 331 in data 18 luglio 2023;

        Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01272/2023, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre 2023;

        Acquisito il concerto del Ministro della giustizia in data 10 ottobre 2023;

        Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 20 ottobre 2023;

        Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 23 ottobre 2023;

        Adotta il seguente regolamento:

        Art. 1

        Oggetto

        Il presente decreto disciplina:
        a) l’attivita’ professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
        b) i requisiti di onorabilita’ per l’esercizio della professione e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
        c) le modalita’ e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale continuo;
        d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
        e) le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
        f) le tariffe applicabili all’attivita’ professionale del mediatore familiare;
        g) il trattamento dei dati personali raccolti in conformita’ al presente decreto.

       


      linee_guida

      Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio

      Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio

      Linee Guida A.I.Me.F.

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        Linee guida A.I.Me.F per l’accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio

        Il presente documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d’orientamento agli operatori giuridici.
        Il testo è stato approvato ufficialmente all’assemblea generale annuale dell’A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it. L’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

        * ha sede legale in Via Montanara n.22 ad Arezzo (52100) -tel/fax: 0575/942136 – info@aimef.itQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – www.aimef.it;
        * è un’organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari qualificati in attività;

        è iscritta nell’elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari e sono tutti coperti da RC professionale come mediatori familiari;

        premesso che

        * l’art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso de i figli, disp one che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
        * il successivo art.155sexies c.c. stabilisce che “qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il lor o consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalend osi di esperti, tentin o una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”;
        * nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;
        * per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi diff erenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;
        * tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell’intervento mediativo nell’ambito del processo di separazione e divorzio;
        * invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEEN – Formation et Recherche en Médiation Familiale (www.europeanforum -fa milymediation.com) or ganismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell’aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;
        * inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall’European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;
        * infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:
        o a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;
        o b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
        o c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
        * l’istituto dell’esperto mediatore ex art.155sexies c.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp. att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice – tra cui in primis il CTU – sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell’attività dell’ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell’attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell’intervento, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l’inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l’attività del mediatore svolta su incarico e nell’interesse delle parti, il relativo compenso è concordato tra questi ultimi e il mediatore e non liquidato dal giudice.

        Ciò premesso, l’A.I.Me.F. ritiene che l’art. 155sexies c.c. si riferisca all’esperto mediatore familiare quale nuova figura tipica, extraprocessuale e che, in ragione di ciò, sia opportuno regolare l’accesso alle sue specifiche prestazioni in base alle seguenti

        LINEE GUIDA OPERATIVE

        1. in applicazione dell’art.155sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: “Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l’udienza al………..…..… per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari”;
        2. a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l’iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo;
        3. è necessario tenere distinte le figure processuali del CTU di cui all’art.61 e ss c.p.c. e degli altri ausiliari del giudice ex art.68 c.p.c. da quella extraprocessuale dell’esperto mediatore, cui le parti possono accedere ai sensi dell’art.155sexies c.c.;
        4. è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d’Ufficio) ma che, all’occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione;
        5. allo scopo è necessario rendere accessibile alle parti e agli organi tradizionali del processo un elenco dei mediatori familiari esperti a favorire la comunicazione e la negoziazione finalizzata agli accordi di separazione distinto da quello dei CTU e degli altri ausiliari del giudice. L’A.I.Me.F. chiede di rendere disponibile e consultabile l’elenco dei propri associati presso la Cancelleria della Sez. Famiglia del Tribunale o della Volontaria Giurisdizione;
        6. il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell’incarico ricevuto e precisamente:
        1. a) quando è nominato dal giudice in funzione di CTU, il consulente, qualora dovesse essere anche mediatore familiare, dovrà attenersi all’incarico ricevuto nei limiti del quesito e svolgere le attività processuali previste e regolate dal c.p.c., senza avviare un percorso di mediazione familiare;
        2. b) quando è chiamato dalle parti in funzione di mediatore familiare, il mediatore, qualora dovesse essere iscritto anche nell’albo dei CTU, dovrà svolgere l’attività di mediazione con intento compositivo e negoziale, astenendosi da valutazioni e da altre attività precluse al mediatore familiare dal suo codice deontologico.

        Milano, 10 settembre 2007

         

        Schema A-Principali differenze tra:

        CTU ex art. 61 c.p.c.
        ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.
        ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE
        ex art. 155 sexies c.c.
        Beneficiario Attività Giudice ai fini della decisione Parti ai fini della composizione del conflitto
        Accesso per le parti Obbligatorio su provvedimento del giudice Volontario su scelta delle parti
        Ambito Attività Endo-processuale Extra-processuale
        Conferimento Incarico Nomina e quesito del giudice Scelta delle parti
        Giuramento Si No
        Responsabilità Civile
        Penale generica
        Penale specifica come pubblico ufficiale
        Sospensione dall’esercizio
        Civile
        Penale generica
        Rapporto con il procedimento giudiziario Relazione e processo verbale
        Chiamata a chiarimenti
        Riservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi.
        Eventuale comunicazione dell’avvenuto o meno percorso di mediazione
        Compenso Liquidato dal giudice Concordato tra le parti ed il mediatore
        Incarico conferito Di tipo valutativo attraverso:
        Consulenze
        Descrizioni
        indagini
        Di tipo compositivo attraverso:
        riduzione della conflittualità
        miglioramento della comunicazione

         


        SCHEMA B-ATTIVITÀ DI INCARICO DEL PROFESSIONISTA IN BASE AL RUOLO ED ALLA FUNZIONE

        RUOLI E FUNZIONI ATTIVITA’
        CTU ex art. 61 c.p.c.
        ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.
        con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesitoe Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l’incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare
        ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE
        ex art. 155 sexies c.c.
        con competenza specifica nella mediazione familiare, incaricato dalle parti in funzione di esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c. Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codice deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di relazione tecnica

       


       

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      RIFORMA SULLA FILIAZIONE

      Riforma sulla filiazione. Ora sono tutti e solamente figli
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